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declina ogni
responsabilità per eventuali inesattezze
od omissioni presenti nel testo del presente DPR
e dei suoi allegati
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Regolamento concernente modalità per il controllo ed il
recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore,
di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.
(GU
n. 85 del 11-4-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n.
2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli
articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1;
Vista la
legge 28 dicembre
1993, n. 549, così come modificata dalla
legge
16 giugno 1997, n. 179;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25
ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e
distruzione degli halon;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
1° ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre
1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attività
produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1-
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per
la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze
controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.
2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di
condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito
frigorifero le sostanze controllate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
settembre 1988 (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)- ».
Art. 2 - Definizioni
1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «sostanze controllate», le sostanze lesive dell'ozono stratosferico di
cui alle lettere b) e c);
b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;
d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate
provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di
contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o
prima dello smaltimento;
e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa
effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione.
Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle
apparecchiature spesso effettuata in loco;
f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze
controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione,
essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare
la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;
g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o
una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie
approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose
per la fascia di ozono;
h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido
refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica,
nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le
sostanze controllate;
i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero
sostanze controllate.
Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2037/2000, si veda nelle note
alle premesse.
Art. 3 - Attività di recupero e di riciclo
1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate
contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate
con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme
tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.
2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello
di cui all'allegato I.
Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al
comma 1.
3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO
11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 4 - Controlli di fughe
1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento
d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità
superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di
fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma
2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli
impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a
controllo con le seguenti cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze
controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze
controllate superiore ai 100 kg.
2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga,
si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe
di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta
pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella
sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.
3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10
per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o
l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica
e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata
riparata.
4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di
impianto di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5 - Requisiti professionali minimi
1. Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve
essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Note all'art. 5:
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
202 del 30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze a svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo
e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.».
- Il regolamento (CE) n. 2037/2000, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo stato di
ozono è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee n. L
244 del 29 settembre 2000.
- La legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
305 del 30 dicembre 1993.
- La legge 16 giugno 1997, n. 179, recante modifiche alla legge 28
dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997.
Art. 6 - Disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 200
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