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Direttiva 2003/66/CEE |
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Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce
modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi
elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (G. U. n. L 170 del 09/07/2003)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti(1), in particolare gli articoli 9 e 12, considerando quanto segue: (1) Il consumo di energia elettrica dei frigoriferi, dei congelatori e delle relative combinazioni rappresenta una parte considerevole del consumo energetico globale degli utenti domestici nella Comunità. Il potenziale di ulteriore riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole. (2) Il successo ottenuto dal regime di etichettatura introdotto dalla direttiva 94/2/CE della Commissione(2), congiuntamente alla direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico(3), ha provocato un aumento dell'indice di efficienza dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30 % dal 1996 al 2000. (3) Il 20 % circa degli elettrodomestici del freddo venduti nel 2000 apparteneva alla classe più efficiente (A) e in alcuni mercati la relativa percentuale era superiore al 50 %. La quota di mercato degli elettrodomestici di classe A sta aumentando rapidamente. Appare pertanto necessario introdurre due classi addizionali, denominate A+ e A++, nell'attesa di una revisione complessiva delle classi di etichettatura energetica. (4) L'effetto dell'etichettatura sull'efficienza energetica è destinato a diminuire nel tempo o a cessare se non vengono definite ulteriori classi con efficienza maggiore. (5) La direttiva 94/2/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. È inoltre opportuno cogliere l'occasione per allineare tale direttiva alle direttive recentemente adottate in attuazione della direttiva 92/75/CEE. (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1) all'articolo 1, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "2. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva devono essere ottenuti da misure effettuate in base a norme armonizzate adottate dagli enti europei di normazione (CEN, Cenelec, ETSI) su incarico della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. 3. Le disposizioni degli allegati I, II e III alla presente direttiva che prevedono l'indicazione di dati relativi al rumore si applicano esclusivamente se tali dati sono richiesti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE del Consiglio e sono misurati in conformità di quest'ultima direttiva. 4. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 92/75/CEE."; 2) l'articolo 2 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:"Se le informazioni relative ad una particolare combinazione sono state ottenute per mezzo di calcoli basati sul progetto e/o per estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione deve contenere gli estremi di tali calcoli e/o estrapolazioni e delle prove eseguite per verificare l'accuratezza dei calcoli effettuati (estremi del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e delle misurazioni effettuate per verificarlo)."; b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "5. Quando gli apparecchi sono offerti in vendita, locazione o vendita rateale mediante comunicazione stampata o per altri mezzi tali da non potersi ritenere che l'acquirente potenziale abbia preso visione dell'apparecchio proposto, come nel caso di offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci su Internet od altri mezzi elettronici di comunicazione, tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate nell'allegato III della presente direttiva."; 3) gli allegati I, II, III e V sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva; 4) l'allegato VI è soppresso. Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003. Per la Commissione (1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. (2) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1. (3) GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36. (4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
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ID pagina: 210 - A156 |
Data creazione: 15/11/2005 |
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