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declina ogni
responsabilità per eventuali inesattezze
od omissioni presenti nel testo della presente direttiva, dei suoi allegati
e rettifiche
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della Commissione, del 22 marzo 2002,
che stabilisce
le modalità di applicazione della
direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria
per uso domestico
Gazzetta ufficiale
n. L 086 del 03/04/2002
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi
domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai
prodotti(1), in particolare gli articoli 9 e 12,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 92/75/CEE fa obbligo alla Commissione di adottare direttive
di applicazione in relazione a vari apparecchi per uso domestico, compresi
quindi i condizionatori d'aria.
(2) L'energia elettrica consumata dai condizionatori d'aria rappresenta una
parte considerevole del consumo globale di energia elettrica per uso domestico
nella Comunità. Il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali
apparecchi è notevole.
(3) Le norme armonizzate sono specificazioni tecniche adottate dagli organismi
europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche(2), modificata della direttiva 98/48/CE(3) e in conformità con gli
orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e tali organismi,
adottati il 13 novembre 1984, nei testi modificati.
(4) Gli Stati membri devono comunicare, a richiesta, le informazioni
riguardanti le emissioni sonore ai sensi della direttiva 86/594/CEE del
Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli
apparecchi domestici(4).
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del
comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico
alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN
814-2 e dalle norme armonizzate di cui all'articolo 2.
La presente direttiva non si applica ai seguenti apparecchi:
- apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia,
- apparecchi aria-acqua e acqua-acqua,
- unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW.
Articolo 2
1. I dati da fornire a norma della presente direttiva devono essere misurati
in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, i cui
numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri
di riferimento delle norme nazionali di recepimento.
Le disposizioni degli allegati I, II e III della presente direttiva che
prescrivono l'obbligo di fornire informazioni relative al rumore si applicano
solo se l'informazione sia richiesta dagli Stati membri ai sensi dell'articolo
3 della direttiva 86/594/CEE. In tal caso, i dati richiesti sono misurati in
conformità con la suddetta direttiva.
2. Il significato dei termini usati nella presente direttiva è identico a
quello ad essi attribuito nella direttiva 92/75/CEE.
Articolo 3
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della
direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo
univocamente e agevolmente;
c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali
caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono
maggiormente sul consumo di energia;
d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure
di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della
presente direttiva;
e) le eventuali istruzioni per l'uso.
Se le informazioni riguardanti una particolare combinazione di modelli sono
state ottenute attraverso calcoli in base a un progetto e/o attraverso
estrapolazioni da altre combinazioni, la documentazione deve comprendere
dettagli di questi calcoli ed estrapolazioni, nonché delle prove effettuate
per verificare l'esattezza dei calcoli effettuati (dettagli del modello
matematico per calcolare il rendimento dei sistemi split e delle misurazioni
eseguite per verificare il modello).
2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE
deve essere conforme al modello di cui all'allegato I della presente
direttiva.
L'etichetta deve essere apposta all'esterno del lato frontale o del lato
superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile e non
occultata.
3. Il contenuto e il formato della scheda informativa, di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE devono corrispondere alle indicazioni
dell'allegato II della presente direttiva.
4. Se l'apparecchio viene offerto in vendita, locazione o locazione-vendita
mediante comunicazione a stampa o scritta, ovvero mediante altri mezzi che
implichino l'impossibilità, per il potenziale cliente, di esaminare
l'apparecchio presentato (offerta scritta, catalogo di vendita per
corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o altri mezzi elettronici),
tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato
III.
5. La categoria di efficienza energetica di ogni apparecchio deve essere
determinata conformemente all'allegato IV.
Articolo 4
A titolo transitorio gli Stati membri autorizzano, fino al 30 giugno 2003,
l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti
e la distribuzione di comunicazione a stampa ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 4, non conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 5
1. Entro il 1° gennaio 2003 gli Stati membri adottano e pubblicano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o un siffatto riferimento viene effettuato
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.
Per la Commissione
Loyola de Palacio
Vicepresidente
(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
(4) GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.
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