Legge 179 16 giugno 1997

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico


esclamativo

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997

Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".

Art. 2.
1. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ). 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito.

Art. 3.
1. L'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
Art. 6 (Obblighi in materia di recupero e smaltimento ).
1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.
2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo.
3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.
4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purché presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.
5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.
6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:
a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;
b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;
c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;
d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;
e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:
a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socioeconomico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;
e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;
f) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;
g) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;
h) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunità europea;
i) delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12.
2. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 4.
1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rientranti nei programmi tecnici e scientifici".

Art. 5.
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: ''Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune''.
2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive".

Art. 6.
1. Sono autorizzati, con decorrenza dall'anno 1997, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393.
2. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.
3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, e 4 ottobre 1996, n. 520.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ID pagina: 323 - A159
Data creazione: 12/10/2001
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