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DPR 147 sul controllo delle fughe |
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15 febbraio 2006
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Il Presidente della Repubblica ha emanato un decreto contenente il regolamento che disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze contenute negli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore devono essere effettuate con opportuni dispositivi, conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650. Il termine entro il quale uniformarsi a tale disposizione è il 15 novembre 2006.
Inoltre, il DPR prevede la compilazione e la custodia di un libretto d'impianto
che assicuri la tracciabilità nel tempo delle operazioni eseguite sull'impianto
e delle eventuali fughe subite. Ogni impianto contenente più di 3 kg di
refrigerante deve essere sottoposto a revisione annuale, soglia che si abbassa a
sei mesi per gli impianti con carica maggiore di 100 kg. Il DPR fissa anche le modalità per la ricerca delle fughe: dal lato AP con impianto in funzione, dal lato BP con compressore fermo.
Nel caso sia necessario reintegrare la carica, a seguito di una fuga, in
quantità superiore del 10% della carica totale, l'impianto deve essere riparato
entro 30 giorni e non può essere reimmesso in funzione fino a quando la fuga non
è stata riparata. |
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ID pagina: 231 - A070 |
Data creazione: 21/06/2006 |
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Ultimo aggiornamento: - |
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