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L'eliminazione
delle sostanze dannose per l'ozono stratosferico |
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Dal 1 gennaio 2010 è in vigore il nuovo
Regolamento CE 1005 del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato
di
ozono.
Esso sostituisce ed integra il vecchio
Regolamento 2037 del 2000, che viene
abrogato, e riguarda tutti i refrigeranti clorurati (CFC
e HCFC)
e gli halon.
Questo Regolamento conferma le disposizioni del precedente riguardo la completa
eliminazione dei refrigeranti HCFC, sia per quanto riguarda la
commercializzazione che l'utilizzazione nelle apparecchiature di refrigerazione
e condizionamento.
Esso stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione,
immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione
delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti e apparecchiature
che contengono o dipendono da tali sostanze.
Ecco, in sintesi, le principali disposizioni in esso contenute:
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dal 1 gennaio 2010 è vietata la produzione di CFC, HCFC e halon.
Specifiche deroghe consentono la produzione di HCFC in maniera contingentata
fino al 31 dicembre 2019.
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dal 1 gennaio 2010 sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di CFC, HCFC e
halon vergini.
Specifica deroga consente fino al 31 dicembre 2014 di immettere sul mercato HCFC
rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore
esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che
la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome
e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.
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dal 1 gennaio 2010 è vietata l’immissione sul mercato di prodotti e
apparecchiature che contengono CFC e HCFC, salvo alcune deroghe
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fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la
manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti, purché siano stati
recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto
dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o
dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero
nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.
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le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti un fluido riciclato in quantità pari o
superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza
recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la
manutenzione o l’assistenza.
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le imprese che utilizzano HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o
assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli HCFC
rigenerati e della provenienza degli HCFC riciclati.
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apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore
contenenti 3 kg o più di CFC o HCFC devono essere controllati periodicamente per
la ricerca di eventuali fughe presenti.
In caso di presenza di fughe, esse vanno riparate entro 14 giorni.
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per le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti 3 kg o più di CFC o HCFC deve essere predisposto un registro
dell'apparecchiatura (libretto d'impianto)
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