ABROGATO dal 01 gennaio 2010 dal Regolamento CE 1005/09

 

Regolamento CE 2037/00 per la dismissione dei refrigeranti HCFC

 

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1 ottobre 2000

 

 È entrato in vigore il nuovo Regolamento CE 2037/2000 (pubblicato il 29.09.2000 sulla Gazzetta Ufficiale UE) che fissa le tappe progressive per la messa al bando dei refrigeranti HCFC.
Esso sostituisce ed annulla il vecchio Regolamento CE 3093/94.

Il nuovo regolamento prevede l’eliminazione, in via progressiva nel tempo, degli HCFC in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto, e della destinazione d ’uso.

Le varie tappe fissate riguardo al divieto d’utilizzo degli HCFC come refrigeranti sono (stralcio dal testo integrale del Regolamento):

dal 01.01.1996
i) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi:
— in sistemi non confinati ad evaporazione diretta,
— in frigoriferi e congelatori domestici,
— nei sistemi di condizionamento d’aria su autovetture, trattori, fuoristrada o rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, tranne per usi militari, per i quali il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008,
— nel condizionamento d’aria di mezzi di trasporto pubblico su strada;
ii) nel condizionamento d’aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31dicembre 1997;

dal 01.01.2000
iii) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi:
— depositi e magazzini frigoriferi pubblici e adibiti alla distribuzione,
— per apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW;

dal 01.01.2001
iv) in tutte le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000 ad esclusione di quelle ai punti successivi;

dal 01.07.2002
per le apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di     raffreddamento inferiore a 100 kW prodotte dopo  il 30 giugno 2002;

dal 01.01.2004
per i sistemi reversibili di condizionamento d’aria/pompe di
calore in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;

dal 01.01.2010
v) l’uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria esistenti a tale data;

dal 01.01.2015
tutti gli idroclorofluorocarburi sono vietati.

Invece per la produzione di schiume le varie tappe fissate riguardo al divieto d’utilizzo degli HCFC  sono:

i) per la produzione di tutte le schiume, ad eccezione delle schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e delle schiume isolanti rigide;

dal 01.10.2000
ii) per la produzione di schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e di schiume isolanti rigide a base di polietilene;

dal 01.01.2002
iii) per la produzione di schiume isolanti rigide di polistirene estruso, tranne se sono usate per isolamento nel trasporto;

dal 01.01.2003
iv) per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e i pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel  trasporto;

dal 01.01.2004
v) per la produzione di tutte le schiume, incluse schiume di poliuretano spray e a blocchi.

La Commissione Europea si riserva la possibilità di decidere entro il 31.12.2008 se anticipare la data di dismissione definitiva degli HCFC in funzione della disponibilità sul mercato, all’epoca, di idonei refrigeranti sostitutivi degli HCFC.

Secondo quanto stabilito dall’art.2 della Legge 179  del 16.06.1997, in Italia viene recepito in maniera integrale quanto previsto dal Regolamento Europeo.

A livello mondiale, nei paesi che non fanno parte della Comunità Europea, conserva validità quanto stabilito dal Protocollo di Montreal, che prevede la dismissione definitiva degli HCFC entro il 2030.

 

 

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Regolamento CE 2037/00

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