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La Direttiva in sintesi |
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La Comunità Europea ha emanato una direttiva finalizzata ad uniformare in tutti gli Stati membri le disposizioni di legge riguardanti le attrezzature in pressione.
Essa nasce in considerazione del fatto "che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali" ma che, allo stato attuale delle cose "vi sono differenze di contenuto e di campo d'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri in materia [...] dei beni riguardanti attrezzature a pressione" e che, per di più,"tali divergenze sono tali da costituire un ostacolo agli scambi all'interno della Comunità". Ambito d'applicazione
- La direttiva riguarda "la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar". [Nota: la
pressione PS è da intendersi superiore di 0,5 bar alla pressione
atmosferica normale (1013 mbar)]. Anche i fluidi frigoriferi vengono classificati dalla normativa in due gruppi: al gruppo 1 appartengono i fluidi infiammabili, tossici, esplosivi (così come sono stati definiti dalle normative 67/548/CEE e 94/69/CEE) mentre al gruppo 2 appartengono tutti gli altri fluidi (tra cui i refrigeranti d'uso più comune come R134a, R507, R404A, R407C, R410A, R22). Devono altresì ritenersi inclusi dalla normativa anche tutti gli insiemi comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione. Non rientra invece in tale disposizione "il montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall'utilizzatore, sotto la responsabilità di quest'ultimo, come gli impianti industriali". Nell' Allegato 1 della normativa vengono descritte le caratteristiche richieste alle giunzioni.
Marchiatura CE - In base alla normativa tutte le attrezzature a pressione che soddisfano alle disposizioni riportate possono fregiarsi del marchio CE. Le attrezzature non provviste di tale marchio non possono essere commercializzate. È compito di chi costruisce e commercializza un impianto (il cosiddetto Fabbricante dell'insieme) richiedere ad un Organismo Notificato la valutazione di conformità dell'insieme stesso, in modo che esso possa autorizzare a porvi la marcatura CE. |
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La Direttiva in sintesi |
Ultimo accesso: 05/02/2012 ore 4.51.07 |
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ID pagina: 073 - A147 |
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Data creazione: 31/05/2002 |
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