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Dicembre 2010
Gennaio 2010
Gennaio 2009
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La legge di stabilità per il 2011
prevede, all'articolo 48, la proroga delle agevolazioni per l'installazione
delle pompe di calore fino al 31 dicembre 2011. La possibilità di detrarre
il 55% della spesa, però, ora deve essere ripartita in 10 quote annuali di
pari importo. Rimane invariato il tetto detraibile massimo di 30 mila euro.
Ecco il testo dell'articolo:
«Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n.296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi
del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2. »
Rimane altresì in vigore la disposizione di presentare una relazione tecnica
specifica redatta da un professionista abilitato. La scheda informativa
(allegato E) deve essere inviata all'ENEA.
I requisiti per poter godere delle detrazioni sono quelli specificati
nel DM 19 febbraio 2007 nell'allegato I.
Per ogni ulteriore informazione in merito:
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Con la legge Finanziaria per il 2010 sono state prorogate al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, a suo tempo previste
dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e via via prorogate con
successive disposizioni normative. Sempre con l’obbligo di evidenziare in
fattura il costo della manodopera per poter fruire dei benefici.
Installando una pompa di calore è possibile recuperare il 36% del costo
totale dell’impianto, attraverso la detrazione fiscale nella denuncia dei
redditi. Possono beneficiare delle agevolazioni: proprietari e loro
familiari conviventi; titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso,
usufrutto, abitazione); inquilini e comodatari (persone che usano
gratuitamente la casa); futuri acquirenti di un immobile, con compromesso
registrato; soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa; soci di s.s,
s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome
collettivo), nonché di imprese familiari.
Inoltre prosegue anche la possibilità di detrarre il 55% della spesa
relativa ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Rientra in
tale ambito la sostituzione degli impianti di climatizzazione. E' necessaria
però, una "relazione tecnica" rilasciata da un Professionista abilitato
(Ingegnere, Architetto, Perito Industriale, ecc) nella quale, si certifichi
il risparmio energetico conseguito con l'installazione degli apparecchi
acquistati.
Per ogni ulteriore informazione in merito:
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Con la Legge Finanziaria per il 2009 è
stata confermata la proroga delle detrazioni fiscali relative alla
riqualificazione energetica degli edifici, fino al 31 dicembre 2010.
Tra gli interventi che possono ottenere una detrazione fiscale del 55%
rientra la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione
invernale con pompe di calore.
Per informazioni su spesa massima ammissibile, detrazione massima,
condizioni tecniche per poter usufruire delle detrazioni e documentazione da
produrre si rimanda agli approfondimenti che trovi in
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Gennaio 2004
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Si riporta uno stralcio della legge finanziaria per il 2004:
Art. 16:
All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e "30 giugno 2005" e le parole da:"aliquota del 36 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60mila euro".
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Gennaio
2002
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La legge finanziaria per il 2002 ha confermato anche per il corrente anno la disposizione che permette di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.
Rientra in tale ambito l'installazione del climatizzatore domestico, purché funzionante anche in pompa di calore.
Nella dichiarazione dei redditi relativa, sarà possibile detrarre il 36% dell'importo della fattura in misura di un decimo all'anno per dieci anni.
Si riporta uno stralcio della legge finanziaria riguardante l'articolo 9:
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
Art. 9.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell’anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’incentivo fiscale previsto dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall’IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
[omissis]
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