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testo della presente legge |
Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004
Capo I -
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 -
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente
legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli
sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per
la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle
attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente
attenzione per la tutela dell’ambiente.
Capo II -
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.-
Aree sciabili attrezzate
1. Sono aree
sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al
pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci,
nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»;
lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle
singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree
a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la
slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le
aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle
regioni. L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto
per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree,
previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle
regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più
di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni
interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta,
agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al
presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre
piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più
di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni
interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni
acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al
presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre
piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni
acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le
frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3 -
Obblighi dei gestori
1. I gestori
delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la
pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza,
provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito
dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da
ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni
degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più
vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo
annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico
degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile,
anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono
trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di
studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4
- Responsabilità civile dei gestori
1. I gestori
delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci
di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza
dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico
senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai
fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi
per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di
dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro
a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di
nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di
cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 -
Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni
1. Per il
finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere
la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di
500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono
definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro
per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne
provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali,
anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle
piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente
legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concorda con la
federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza
delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di
condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e
prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere
anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è
fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo
2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla
segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge,
garantendone un’adeguata visibilità.
Art. 6 -
Segnaletica
1. Senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione
sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di
unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta
nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7 -
Manutenzione e innevamento programmato
1. I gestori
delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e
straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle
regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che
siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la
pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere
segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti
dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere
rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo
stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben
visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonchè presso le stazioni di
valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può
disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso
di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di
realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è
autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere
dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le
risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli
impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e
l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per
l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della
neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese
turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità
invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo
alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento
artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70
per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo.
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro
preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri
di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono
determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Capo III
-
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8 -
Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici
1.
Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è
fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare
un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il
responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro
a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI,
stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli
accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma
3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non
conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche
prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.
Art. 9
- Velocità
1. Gli
sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche
della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per
l’incolumità altrui.
2. La velocità
deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in
prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in
caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle
strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10 -
Precedenza
1. Lo sciatore
a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni
o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11 -
Sorpasso
1. Lo sciatore
che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno
spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso
può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla
sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12 -
Incrocio
1. Negli
incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o
secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13
- Stazionamento
1. Gli
sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi
sui bordi della pista.
2. Gli
sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità
dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato
con mezzi idonei.
Art. 14
- Omissione di soccorso
1. Fuori dai
casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale,
chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una
persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non
comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata,
l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15
- Transito e risalita
1. È vietato
percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi
discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando
quanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore
dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi
di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo
cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le
prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore
dell’area sciabile attrezzata.
Art. 16
- Mezzi meccanici
1. È inibito
ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
2. I mezzi
meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli
impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi
di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di
segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare
la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida
circolazione.
Art. 17
- Sci fuori pista e sci-alpinismo
1. Il
concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili
degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti
dagli impianti medesimi.
2. I soggetti
che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni
climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi
sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Art. 18 -
Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni
1. Le regioni
e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la
sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni
determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso
di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a
13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250
euro.
Art. 19 -
Concorso di colpa
1. Nel caso di
scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di
essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV -
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20 -
Snowboard
1. Le norme
previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro
che praticano lo snowboard.
Art. 21 - Soggetti
competenti per il controllo
1. Ferma
restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di
Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo
della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello
svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche,
provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
2. Le
contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di
sci.
Art. 22 -
Adeguamento alle disposizioni della legge
1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge
stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di
sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri
sport della neve.
2. Dalle
disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2,
e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti
territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la
possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle
tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme
di attuazione.
Art. 23
- Copertura finanziaria
1. All’onere
derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All’onere
derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di
euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
[Si omettono gli
allegati]
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