Iscrizione al registro telematico F-gas

Cosa devono fare imprese, persone e organismi

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L'iscrizione al Registro telematico è obbligatoria per tutte le persone e le imprese che intendono conseguire una certificazione F-gas.
La normativa di riferimento che disciplina l'iscrizione è il DPR n.146 del 16 novembre 2018.

Persone fisiche che devono iscriversi al registro

Al Registro devono iscriversi tutte le persone fisiche che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento di celle frigorifere di autocarri o rimorchi frigoriferi, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio, commutatori elettrici che contengono gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature fisse che contengono solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra.
Al registro devono iscriversi anche le persone fisiche che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento dell'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della Direttiva 2006/40/CE.

Sono obbligate all'iscrizione anche le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Aziende che devono iscriversi al registro

Devono iscriversi al Registro telematico tutte le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione assistenza e smantellamento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Sono tenute all'iscrizione al Registro anche le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manuetenzione assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o di recupero di tali gas da tali apparecchiature così come le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra

Altre imprese tenute all'iscrizione sono: quelle che svolgono attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della Direttiva 2006/40/CE; le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra; le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

Organismi di valutazione e di certificazione

Al Registro devono iscriversi anche gli organismi di certificazione e gli organismi di di valutazione delle conformità degli organismi di attestazione della formazione.

Sezioni del registro

Il registro telematico è organizzato nelle seguenti sezioni:
> organismi di certificazione, organismi di valutazione delle conformità dgli organismi di attestazione;
> persone fisiche e imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
> persone fisiche e imprese certificate;
> persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
> persone fisiche con deroghe temporanee o esenzioni all'obbligo di certificazione;
> persone fisiche e imprese certificate in un altro stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Come iscriversi al registro

L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati. Essa avviene attraverso il portale Fgas: per iscriversi cliccare qui.

Per accedere al portale è necessaria la firma digitale della persona che desidera iscriversi o del legale rappresentante dell'impresa. L'accesso avviene anche tramite SPID (il sistema di identità digitale). Nel caso l'interessato incarichi una persona terza, è necessaria un'opportuna delega.

Iscrizione al registro e certificazione

L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere la certificazione (patentino). Le persone possono comunque svolgere gli esami teorici e pratici necessari ma potranno ricevere il certificato solo una volta effettuata l'iscrizione al Registro.

Gestione del registro

Il registro è gestito dalle Camere di commercio del capoluogo di regione o della provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o dove risiede la persone fisica.

Diritti di segreteria per l'iscrizione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2012 è contenuto il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2012 che fissa i diritti di segreteria per l'iscrizione al registro telematico del personale e delle aziende cerificate, così come sabilito dal D.P.R. 43/2012.

Il decreto prevede diritti differenziati a seconda dei soggetti (organismi di certificazione, imprese e persone) che intendono iscriversi ed anche a seconda del tipo di pratica (iscrizione, variazione, esenzione, deroga, comunicazione certificati).
La presentazione della pratica di iscrizione è subordinata al versamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 Euro.
I pagamenti possono essere effettuati con le modalità indicate dalle singole Camere di Commercio, con bonifico bancario o pagamento telematico.

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Iscrizione al registro telematico F-gas
ID pagina: 474 - I114
Data creazione: 02/02/2013
Ultimo aggiornamento: 07/04/2020
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