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Ambito di applicazione - scopo - qualifica del personale - marcatura CE
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La Comunità Europea ha emanato una direttiva finalizzata ad uniformare in tutti gli Stati membri le
disposizioni di legge riguardanti le attrezzature in pressione.
Tale direttiva risulta in vigore in tutti gli Stati membri dal 30 maggio 2002 ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea n. L181/1 del 9 luglio 1997.
Essa nasce in considerazione del fatto "che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali" ma che, allo stato attuale delle cose "vi sono differenze
di contenuto e di campo d'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri in
materia [...] dei beni riguardanti attrezzature a pressione" e che, per di più,"tali divergenze sono tali da costituire un ostacolo agli
scambi all'interno della Comunità".
Quindi lo scopo principale della direttiva 97/23/CE, comunemente chiamata direttiva PED
(Pressure Equipement Directive), è quello di porre ordine in materia legislativa in tutti gli Stati appartenenti alla Comunità.
Ambito d'applicazione - La direttiva riguarda "la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature
a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar". [Nota: la
pressione PS è da intendersi superiore di 0,5 bar alla pressione
atmosferica normale (1013 mbar)].
Sono soggetti alla disposizione di tale normativa recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione: rientrano in tale
ambito, quindi, condensatori, evaporatori, accumulatori e ricevitori di liquido, filtri, valvole, rubinetti, tubazioni,
pressostati, termostati, manometri, termometri e la maggior parte dei componenti degli impianti frigoriferi.
Anche i fluidi frigoriferi vengono classificati dalla normativa in due gruppi: al gruppo 1 appartengono i fluidi infiammabili, tossici,
esplosivi (così come sono stati definiti dalle normative 67/548/CEE e 94/69/CEE) mentre al gruppo 2 appartengono tutti gli altri fluidi
tra cui i refrigeranti d'uso più comune come R134a, R507, R404A, R407C, R410A,
R22).
Devono altresì ritenersi inclusi dalla normativa anche tutti gli insiemi comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione. Non rientra
invece in tale disposizione "il montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall'utilizzatore, sotto la responsabilità di
quest'ultimo, come gli impianti industriali".
Nell' Allegato 1 della normativa vengono descritte le caratteristiche richieste alle giunzioni.
L'articolo 3 recita: "La giunzione dei materiali e delle zone adiacenti deve essere esente da difetti di superficie o interni tali da
nuocere alla sicurezza delle attrezzature.
Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati
a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione".
Inoltre vengono specificati anche i requisiti che deve possedere il personale incaricato di eseguire tali giunzioni: "Per le attrezzature
a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa
direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate". La qualifica del
personale avviene da parte di una terza entità (un organismo notificato come l'ISPESL o riconosciuto da uno Stato membro): "Al fine di
procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate
o esami e prove equivalenti".
Marchiatura CE - In base alla normativa tutte le attrezzature a pressione che soddisfano alle disposizioni riportate possono
fregiarsi del marchio CE. Le attrezzature non provviste di tale marchio non possono essere commercializzate.
L'Organismo, per la valutazione di conformità, esamina la documentazione tecnica fornita dal Fabbricante che deve riportare,
tra le altre cose, una descrizione dell'impianto, i calcoli di progetto, la procedura di fabbricazione, le specifiche tecniche
(in particolare per quanto riguarda le opere di saldatura e del personale addetto), le norme di riferimento.
È compito di chi costruisce e commercializza un impianto (il cosiddetto Fabbricante dell'insieme) richiedere ad un Organismo Notificato
la valutazione di conformità dell'insieme stesso, in modo che esso possa autorizzare a porvi la marcatura CE.
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