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Controlli - verifiche di funzionamento - organismi - PED
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Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.
Data Emanazione: 23/05/2005
Data Pubblicazione: 26/05/2005
(G.U. n. 121 del 26 Maggio 2005)
Ai costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi
Ai costruttori di apparecchi semplici
Ai costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi
liquefatti o disciolti o di vapori diversi dal vapore d'acqua e degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione
Ai costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni per liquidi e di recipienti per vapori e gas
Agli utilizzatori in generale di attrezzature a pressione ed insiemi
Il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della
direttiva 97/23/CE (PED) ha sostituito la legislazione previgente.
La circolare n. 12117 del 2 marzo 2005 di questa Amministrazione ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legislazione pregressa.
Tuttavia a seguito della pubblicazione del regolamento
1° dicembre 2004, n. 329 sono sorti alcuni problemi interpretativi circa l'individuazione dei soggetti preposti alle verifiche
periodiche successive alla prima, quando l'attuale legislazione lo prescrive.
Al riguardo si osserva che l'art. 5, comma 1 , lettera d), considera la possibilità che, quando richiesto, il controllo della messa in
servizio - prima verifica - possa essere effettuato, a determinate condizioni, da un organismo notificato o da un ispettorato degli
utilizzatori. Il richiamo allo stesso punto d) di una documentazione da trasmettere per verificare l'efficienza degli accessori di sicurezza e dei
dispositivi di controllo, presuppone un esame del progetto dell'insieme in quanto elemento indispensabile per una valutazione tecnica.
Il rispetto delle condizioni di funzionamento fissate dal progetto, è contemplato altresì all'art. 6, comma 4, come obbligo da parte
dell'utilizzatore. In questo quadro di applicazione della legislazione derivante dalla direttiva 87/404/CEE; 90/408/CEE e 97/23/CEE,
le verifiche periodiche a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 nonché le verifiche di funzionamento in occasione
delle verifiche periodiche o le verifiche conseguenti ad una attività di riparazione, configurano un'attività che si può comparare alla prima
verifica e richiede simile livello di professionalità da parte dei tecnici di parte terza utilizzati.
Pertanto nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal
regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, definendone le caratteristiche, gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori,
già individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, possono operare come soggetto verificatore.
L'ISPESL come organismo notificato può operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati.
Restano ovviamente invariate le competenze delle unità sanitarie locali, delle aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una
normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.
Roma, 23 maggio 2005
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Goti
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