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declina ogni
responsabilità per eventuali inesattezze
od omissioni presenti nel testo del presente decreto
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Attuazione
della direttiva 89/108/CEE in materia
di alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana.
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 272 del
21-11-1995
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 29
dicembre 1990, n.428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
89/108/CEE del Consigli del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri
sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio
e dell’artigianato e della sanità;
EMANA
Il seguente decreto
legislativo:
Art. 1. - Campo
di applicazione
1.
Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita
degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
I gelati non sono
considerati alimenti surgelati.
Art. 2. - Definizione
1.
Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
a) sottoposti ad un processo
speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di
superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del
prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del
prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica,
ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C;
b) commercializzati come tali.
Art. 3. - Materie prime
1.
Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere
sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono
avere il necessario grado di freschezza.
2. La preparazione dei prodotti
da surgelare e l'operazione di surgelazione devono essere effettuate senza
indugio mediante le attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le
modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.
3. Le materie prime utilizzate
nella produzione degli alimenti surgelati composti possono essere sottoposte ad
un precedente trattamento di conservazione e contenere additivi nei limiti
stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e
22 della legge 30 aprile 1962, n.
283.
4. Nella produzione degli
alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta di additivi, ivi compresi
gli antiossidanti con esclusione degli additivi conservanti, nelle quantità
massime stabilite, per i corrispondenti prodotti non surgelati, dai decreti
ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30
aprile 1962. n. 283.
Art. 4. - Temperature
1.
La temperatura degli alimenti
surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari
o inferiore a -18°C.
2. Sono tuttavia tollerate:
a) durante il trasporto, brevi
fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3 °C della temperatura del prodotto:
b) durante la distribuzione
locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore,
fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3 °C.
Art.5. - Mezzi criogeni
1.
I mezzi criogeni che possono essere usati per il contatto diretto con gli
alimenti da surgelare sono:
a) aria;
b) azoto;
c) anidride carbonica.
2. I criteri di purezza dei
mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del ministro della sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie.
Art. 6. - Produzione ed
immagazzinamento
1.
La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono avvenire in
stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria competente, ai sensi dell'art.
2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Per i prodotti della pesca
le operazioni preliminari possono essere effettuate a bordo delle navi purché
seguite da immediata surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le
successive operazioni di lavorazione o di confezionamento devono essere
effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma 1, ovvero su navi
officina riconosciute idonee dalla competente autorità sanitaria locale nel
rispetto delle condizioni stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma
4.
3. Per operazioni preliminari
si intendono operazioni manuali o meccaniche quali la decapitazione, la
depinnazione, la decaudazione, la eviscerazione, il dissanguamento.
4. Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono
stabiliti i requisiti che devono possedere le navi officina.
5. I locali di immagazzinamento
e di conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati
strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino,
frequentemente e ad intervalli regolari la temperatura dell'aria. Le
registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per un
anno.
Art. 7. - Confezionamento
degli alimenti surgelati destinati al consumatore
1.
Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in
confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparatore
con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o
di altro genere e dalla disidratazione.
2. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai
ristoranti, alle mense ed altre collettività analoghe.
Art. 8. - Etichettatura
degli alimenti surgelati destinati al consumatore
1.
Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari, le stesse si applicano agli alimenti surgelati con le seguenti
modalità e integrazioni:
a) la denominazione di vendita,
completata dal termine "surgelato";
b) il termine minimo di
conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può
essere conservato presso il consumatore;
c) le istruzioni relative alla
conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla indicazione della
temperatura di conservazione o dell’attrezzatura richiesta per la
conservazione;
d) l’avvertenza che il
prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali
istruzioni per l’uso;
e) l’indicazione del lotto.
2. le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati ai ristoranti,
agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe.
Art. 9. - Etichettatura
degli alimenti surgelati non destinati al consumatore
1. L’etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore,
né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettività analoghe, comporta
le seguenti diciture:
a)
la denominazione di vendita completata dal termine “surgelato”;
b)
la quantità netta espressa in unità di massa;
c)
l’indicazione del lotto;
d)
il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del
confezionatore oppure di un venditore stabilito all’interno della Comunità
europea.
2.
le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate
sull’imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un’etichetta
appostavi.
Art. 10. - Importazione
alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE
1.
Fermo restando le disposizioni comunitarie relative alla condizioni per
l’importazione di determinati prodotti, gli alimenti surgelati provenienti da
Paesi non appartenenti alla CEE sono ammessi all’importazione nel territorio
nazionale solo se presentano i seguenti requisiti:
a) siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle del presente
decreto;
b) siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti
autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati alle autorità
del Paese interessato.
Art. 11. - Trasporti ed
apparecchiature frigorifere nella fase di vendita
1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati
e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotti devono
essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il mantenimento della
temperatura nei termini previsti dal presente decreto.
2. L’art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 è così sostituito:
“Con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato
di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite le disposizioni
da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonché le caratteristiche
richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed
alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto si applica la normativa vigente.”.
Art. 12 - Metodo di
controllo delle temperature
1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalità
di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni
comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità.
Art. 13. -
1. I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 4, 11, comma 2, e 12
sono adottati ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 14
1. L’art. 2 della legge 27
gennaio 1968, n. 32, è sostituito dal seguente:
“L’autorizzazione
amministrativa è concessa per l’unica voce alimenti surgelati”.
2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente
decreto possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992.
3. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il
presente decreto.
Art.
15. - Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle
disposizioni previste dall’art. 3 e 6, comma 1, sono puniti con l’arresto
sino ad un anno e con l’ammenda da lire 60 mila
a lire 60 milioni.
2. Si applicano negli additivi
impiegati ai sensi dell’art. 3 nella produzione di alimenti surgelati, le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, comma 4, della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire
nove milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni
previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2.
5. L’infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2, 5, 10, comma 2,
e 14, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei
milioni a lire trentasei milioni.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì’ 27
gennaio 1992
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Romita, Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie
De Michelis, Ministro degli
affari esteri
Martelli, Ministro di grazia e
giustizia
Carli, Ministro del tesoro
Bodrato, Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato
De Lorenzo, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli:
Martelli
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