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od omissioni presenti nel testo del presente decreto e dei suoi allegati
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Regolamento di esecuzione delle norme contenute
nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande
Gazzetta.Ufficiale del 16/07/1980, n° 193
TITOLO I -
Vigilanza igienico-sanitaria
Art. 1 - Norma generale
Agli effetti del presente regolamento, il termine "legge" senza
ulteriori precisazioni, si intende riferito alla L. 30.4.62, n. 283,
modificata dalla L. 26.2.63, n. 441 e dalla L. 6.12.65, n. 1367.
Art. 2 - Oggetto della vigilanza
Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza
da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:
-
delle sostanze destinate all'alimentazione;
-
degli utensili da cucina e da tavola;
-
dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli
imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto
con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni
di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
-
dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto
diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e
del commercio;
-
dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a
difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al D.P.R. 3.8.68,
n. 1255.
Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:
a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle
varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio
delle sostanze alimentari;
c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.
Art. 3 - Individuazione delle autorità sanitarie competenti
La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento è esercitata:
-
dal Ministero della Sanità, attraverso i propri organi centrali, ovvero
attraverso gli uffici di sanità marittima e aerea e gli uffici
veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;
-
dall'organo delle regioni o delle provincie autonome di Trento e di
Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;
-
dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.
L'Autorità sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza
sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera del personale all'uopo
posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari circostanze, e con
l'osservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni,
previa intesa con le stesse amministrazioni.
Art. 4 - Attività informativa e di coordinamento operativo delle
autorità sanitarie periferiche
Spetta all'organo regionale o provinciale di cui al n. 2) del
precedente art. 3, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sentito il
direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la
repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti
agrari:
-
coordinare la vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento,
attuando unità di interventi e di criteri nelle ispezioni, nel prelievo
dei campioni e nelle denunce;
-
formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al Ministero della
sanità sulla base dei prelievi effettuati in occasione di interventi di
competenza;
-
segnalare al Ministero della sanità nuove forme di infrazioni
riscontrate nell'ambito della vigilanza.
Art. 5 - Ambito della vigilanza operativa
Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento,
salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in
qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli stabilimenti,
nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei
depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli alberghi,
ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonché nelle mense
soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed in genere
ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano
sostanze alimentari.
La vigilanza si esercita altresì sulle merci, sia all'atto della
spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a destinazione.
Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di
ispezione o prelevamento si effettuano con l'assistenza del vettore negli
impianti di partenza e di arrivo.
A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonché quello
delle imprese di navigazione marittima, aerea, lacunare e fluviale e di
trasporto stradale non può impedire le ispezioni ed i prelievi di campioni
ritenuti necessari dagli organi di vigilanza ne può condizionarne
l'esecuzione ad una preventiva autorizzazione amministrativa.
Art. 6 - Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad
analisi chimica
Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo
quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando
ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità
stabilite dall'all. A del presente regolamento.
Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al
comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di
prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.
Art. 7 - Contrassegni di identificazione dei singoli campioni
Ciascun dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere
costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve essere
chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con suggello recante
impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il prelievo.
Il responsabile dell'esercizio od uno suo rappresentante, o il detentore
della merce, ha facoltà di apporvi un proprio timbro o sigillo e di ciò si
deve far menzione nel verbale di prelevamento di cui al successivo art.
15.
Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre
all'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la data del
prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale di
prelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile
dell'esercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce.
Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi
menzione nel verbale di prelevamento.
Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo possono
essere riportate anche su di un cartellino assicurato al campione, o alle
parti equivalenti che lo compongono, in modo da impedirne il distacco.
Art. 8 - Prelevamenti di campioni dalle grandi partite
Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti
presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare
campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti
dell'intera partita.
Con le procedute dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i
piani di prelevamento dei campioni.
Art. 9 - Adeguamento alle direttive della CEE
Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali,
il Ministro della sanità, in applicazione di direttive comunitarie, può
con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente
regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni.
Art. 10 - Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di
particolare natura
Nel caso di sostanze alimentari, delle quali si debba controllare il
contenuto di umidità, e di prodotti che per la loro natura, se posti in
recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad alterazione, si applicano
le speciali norme di prelevamento di cui all'all. A, paragrafo 4, del
presente regolamento.
Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'art. 21
della legge, determina, con proprio decreto, le modalità di trasporto e
conservazione dei campioni di sostanze alimentari da sottoporre a
controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette a subire
alterazioni o variazioni dello stato in cui si trovano all'atto del
prelievo.
Art. 11 - Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il
trasporto delle sostanze alimentari
Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate contenute
in carri ed altri mezzi di trasporto, gli incaricati della vigilanza
chiedono l'intervento del vettore, nella persona del rappresentante in
loco, ed alla sua presenza provvedono a rimuovere gli eventuali sigilli,
ad effettuare e operazioni di prelievo con relativo verbale, nonché ad
apporre nuovi sigilli al carro e ad altro mezzo di trasporto.
Art. 12 - Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il
trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o "allo stato
estero"
Nel caso di trasporto sotto vincolo doganale, le operazioni di
ispezione e prelevamento di campioni, salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per gli alimenti di origine animale e per le sostanze
soggette a controlli fitopatologici, si effettuano d'intesa con la dogana,
che procede ai prescritti controlli sulle merci oggetto del trasporto. Il
vettore od il suo rappresentante in loco assiste alle operazioni e
controfirma il verbale di prelevamento, trattenendone una copia. Altra
copia viene trasmessa al mittente ed una al destinatario a cura degli
incaricati della vigilanza.
Nel caso di sostanze alimentari "allo stato estero" il competente organo
della vigilanza sanitaria - previo accertamento di tale condizione da
parte delle competenti autorità doganali - può accedere agli spazi
doganali, effettuando le operazioni di ispezione e campionamento in
collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con
l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco.
Nei due casi suddetti le operazioni di ispezione e di campionamento
possono essere effettuate, con le medesime garanzie, presso le imprese
destinatarie, se le merci sono importate con la procedura semplificata, a
termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23.1.73, n. 43.
Art. 13 - Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli
speciali
I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche, parassitologiche
e ad altri particolari controlli ed accertamenti, che per la loro natura e
il loro scopo esigano speciali modalità di prelevamento, debbono essere
prelevati dal personale tecnico appositamente incaricato dall'autorità
sanitaria di cui all'art 3 del presente regolamento.
Art. 14 - Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle
cariche microbiche
Con le ordinanze previste dall'art. 5, lett. c), della legge e
dall'art. 69 del presente regolamento, il Ministro della sanità, sentito
il Consiglio superiore di sanità, nel determinare i limiti delle cariche
microbiche, stabilisce altresì i criteri di campionamento delle varie
sostanze alimentari e le modalità di prelievo, conservazione e trasporto
dei campioni, nonché i relativi metodi di analisi.
Art. 15 - Verbale di prelevamento
Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione dei precedenti
articoli deve contenere:
a) il numero d'ordine per ciascun prelievo;
b) la data, l'ora e il luogo del prelievo;
c) le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il
prelievo;
d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento,
deposito od esercizio in cui è stato eseguito il prelievo, nonché le
generalità della persona che ha assistito al prelievo della merce in
qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della
merce;
e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni
ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è posta in vendita, o
le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta
in vendita sfusa o in contenitori originali, con particolare cenno
all'eventuale originalità ed integrità delle confezioni;
f) le modalità seguite nel prelievo;
g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti
se si è proceduto o meno all'eventuale sequestro della merce da cui è
prelevato il campione;
h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o
il detentore ha trattenuti una copia del verbale e un campione;
i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza
dell'interessato - titolare dell'impresa, rappresentante o detentore - e
che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è
rifiutato di sottoscriverlo;
j) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o
di un suo rappresentante, o del detentore della merce;
k) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del
rappresentante o del detentore sul nome e residenza del fornitore della
merce e sulla data della consegna della merce medesima;
l) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del
rappresentante o del detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite dalla
merce dopo il ricevimento della stessa;
m) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto
del prelievo;
n) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal
titolare dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore
o) l'eventuale peso lordo riportato sul campione;
p) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce
all'atto del prelievo.
Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono
inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto
esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta.
In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere
redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà spedito sena
ritardo all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a carico di
quest'ultima.
Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e rimette gli
altri all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo.
Art. 16 - Destinazione del campione
Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti articoli
viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile dell'esercizio
o ad un suo rappresentante o al detentore della merce, escluso l'eventuale
vettore, sempre che non trattasi di spedizioniere doganale rappresentante
del proprietario della merce ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23.1.73, n. 43. Le
altre, insieme al verbale di prelevamento, vengono inviate per le analisi
nel più breve tempo possibile al laboratorio pubblico competente per
territorio o ad altro laboratorio autorizzato allo scopo ai sensi
dell'art. 1 della legge. Una di tali parti è utilizzata per l'analisi di
prima istanza, un'altra è destinata all'eventuale analisi di revisione e
deve essere conservata per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla
data di comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato; ed un'altra
infine rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dall'autorità
giudiziaria.
In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messo a
disposizione dell'impresa produttrice, per la durata di sessanta giorni,
presso il laboratorio di cui al precedente comma.
Nel caso previsto dal precedente art. 11, una parte del campione viene
tenuta presso il laboratorio di analisi competente, a disposizione del
mittente per la durata di sessanta giorni.
Art. 17 - Autorizzazione di analisi presso laboratori diversi
Con riguardo alle attività di controllo e di vigilanza di rispettiva
pertinenza, il Ministro della Sanità e le autorità di cui all'art. 3,
comma 1°, n. 2), del presente regolamento, possono affidare a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1 della legge, gli accertamenti anche ad
istituti e laboratori pubblici diversi da quelli pubblici ordinariamente
competenti, previa valutazione della idoneità tecnica degli stessi a
svolgere tale funzione.
Art. 18 - Comunicazione dei referti analitici
Non appena accertata con l'esito delle analisi, la non conformità
delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio
trasmette il certificato all'autorità sanitaria competente, unendovi il
verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad altri
eventuali interessati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti
confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi comunicando
anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli
artt. 304, 304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge,
l'autorità sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento procede
alla denuncia all'autorità giudiziaria; senza attendere il termine
previsto per la presentazione della istanza di revisione di analisi
dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità.
Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza
irregolarità, ciò deve essere comunicato all'autorità sanitaria che ha
disposto il prelievo, affinché faccia le conseguenti comunicazioni
all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al
produttore.
In caso di mera irregolarità formale rilevabile dall'esame dell'etichetta
o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorità sanitaria ha facoltà
di non richiedere l'analisi dei campioni.
Art. 19 - Istanza di revisione di analisi
L'istanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dell'art. 1
della legge, è diretta all'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma
primo, n. 2, del presente regolamento.
Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici o
veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittima e
aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana
interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del servizio.
Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e la data
del verbale di prelevamento e contenere l'eventuale nomina di un difensore
di fiducia.
All'istanza deve essere allegata la quietanza del deposito provvisorio
effettuato presso la tesoreria provinciale per spese di analisi, nella
misura di lire un milione (importo stabilito con D.M. 6.3.92 in G.U.
87, 13.4.92) per ogni voce elencata nell'all. A, paragrafo 1, del
presente regolamento e a disposizione dell'Istituto superiore di sanità.
L'esito della revisione e sarà comunicato agli interessati, senza ritardo,
a cura dell'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del
presente regolamento.
Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni dell'analisi di
prima istanza, la quietanza della somma versata deve essere restituita ai
fini del rimborso del deposito provvisorio; nel caso di conferma, la somma
viene versata sull'apposito capitolo di bilancio dell'Istituto superiore
di sanità, dopo la condanna definitiva o la oblazione.
Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto
compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali degli artt. 304,
304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.
Art. 20 - Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate
all'alimentazione
Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro
previsto dall'art. 1, primo comma della legge, viene disposto,
dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del presente
regolamento. In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro
anche il personale di cui all'ultimo comma del predetto art. 3, salvo
conferma, nel termine di 48 ore, da parte dell'autorità sanitaria.
Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica,
la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta, dopo che dalla
stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei campioni. La
distruzione, salvo quanto stabilito da norme particolari, viene disposta
dall'autorità sanitaria di cui al n. 2) del precedente art. 3.
Salvo che l'autorità sanitaria non disponga diversamente, la merce
sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al proprietario o
detentore, che è anche responsabile della sua corretta conservazione.
Dell'operazione di sequestro deve essere compilato, motivato e
circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una viene
trattenuta dall'autorità sanitaria, una viene rilasciata al detentore, le
altre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al produttore della
merce ed altri eventuali corresponsabili.
I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di
ricezione del verbale del verbale di sequestro, possono far pervenire le
proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro,
all'autorità sanitaria competente.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il referto
di analisi sui campioni prelevati, l'autorità sanitaria competente ordina
il dissequestro della merce che sia risultata conforme alle norme vigenti.
In caso contrario, l'autorità sanitaria ne accerta la commestibilità,
facendo ricorso, ove occorra, ad ulteriori specifiche indagini di
laboratorio. Dell'esito dell'indagine è immediatamente informato il
procuratore dalla Repubblica o il pretore competente per i successivi
provvedimenti.
Art. 21 - Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze
alimentari non commestibili
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente,
qualora la merce risulti non commestibile ma idonea ad altra destinazione
od a trasformazione industriale per scopi diversi da quelli
dell'alimentazione umana, l'autorità sanitaria competente di cui all'art.
3 del presente regolamento, può dichiarare consentita tale destinazione o
trasformazione, che dovrà avvenire sotto il controllo degli organi di
vigilanza e con l'osservanza delle prescrizioni impartite.
Prima che si proceda alla destinazione o trasformazione prevista nel
precedente comma, la predetta autorità sanitaria informa il procuratore
della Repubblica o il pretore competente, per gli eventuali provvedimenti
necessari per il processo penale.
Art. 22 - Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di
stabilimenti ed esercizi
I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti
ed esercizi, previsti dall'art. 15 della legge, sono adottati con
particolare riguardo allo stato di pericolo per la salute pubblica
derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito,
ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in
vendita.
Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei provvedimenti di
cui al precedente comma, e non sussista grave ed imminente pericolo per la
salute pubblica, l'autorità sanitaria di cui al n. 2) dell'art. 3 del
presente regolamento comunica all'interessato i fatti accertati,
assegnandogli un termine, non superiore a dieci giorni, per fornire
eventuali chiarimenti.
Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilità di
autorizzazione di un nuovo esercizio.
Art. 23 - Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un
commissario
Quando nel ruolo generale della pretura o, a seconda della competenza,
della procura della Repubblica presso il tribunale, viene iscritto il
carico pendente nei confronti del denunciato, l'autorità sanitaria
competente di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento, può
sospendere - ai sensi dell'art. 14 della L. 26.2.63, n. 441 - il
provvedimento di chiusura temporanea di uno stabilimento o laboratorio di
produzione o di un esercizio di vendita di sostanze alimentari, adottato
ai sensi dell'art. 15 della legge, nominando un commissario per la
vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria
nell'ambito dell'attività svolta dal laboratorio o stabilimento o
esercizio.
Le mansioni di commissario non possono essere affidate al personale che
svolge l'attività di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento.
Art. 24 - Compiti del Commissario per la vigilanza
Il Commissario di cui all'articolo precedente:
-
deve risiedere nell'ambito della provincia nella quale ha sede lo
stabilimento, deposito, o esercizio e deve possedere le capacità
tecnico-scientifiche richieste dal tipo di attività dello stabilimento o
dell'esercizio;
-
assume la responsabilità dell'igiene delle lavorazioni effettuate anche
per quanto riguarda i procedimenti tecnologici;
-
ha diritto ad un compenso forfettario a carico del titolare dello
stabilimento o esercizio, da stabilirsi di volta in volta con decreto
del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in relazione alla potenzialità dello
stabilimento o dell'esercizio, la sua produzione durante il periodo di
gestione commissariale e all'impegno richiesto dalla vigilanza.
Tale compenso, comprensivo di qualsiasi indennità o rimborso, non può in
alcun caso superare la somma di lire trentamila giornaliere; è, tuttavia,
dovuta una indennità di missione per gli spostamenti fuori comune,
corrispondente a quella degli impiegati dello Stato di qualifica pari al
parametro 387.
Il predetto compenso viene liquidato e pagato alla scadenza dell'incarico,
od anche in corso di gestione quando questa si protragga per oltre un
mese.
La nomina del commissario può essere revocata in ogni momento con
provvedimento motivato. Il commissario cessa comunque dall'incarico allo
scadere del periodo di chiusura dello stabilimento od esercizio che era
stato fissato dall'autorità sanitaria competente nel provvedimento
adottato ai sensi dell'art 15 della legge, ovvero quando sia intervenuta
sentenza di proscioglimento.
In caso di necessità, di cui peraltro deve essere fatta menzione nelle
premesse del decreto di nomina del commissario, si può prescindere dal
requisito della residenza previsto dal n. 1 del presente articolo.
TITOLO II - AUTORIZZAZIONI SANITARIE
Art. 25 - Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti
e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari
È soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio di stabilimenti di
produzione, preparazione e confezionamento, nonché i depositi all'ingrosso
di sostanze alimentari.
Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne
prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione
di cui al comma precedente è rilasciata:
a) dall'organo delle regioni, o delle provincie autonome di Trento e di
Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica,
nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e
confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi
previsti in deroga alla successiva lett. b);
b) dall'organo delle regioni, o delle provincie autonome di Trento e di
Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia
veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori e di
stabilimenti per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle
sostanze alimentari di origine animale, o miste di origine prevalentemente
animale, ad eccezione degli stabilimenti che trattano latte e prodotti
derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e
di carattere dolciario;
c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le autorità sanitarie
locali, nel casi di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale
e animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi
di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.
Art. 26 - Modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
precedente debbono contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di
produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si
intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi
depositati che valgano ad identificare l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello
stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e
confezionamento o del deposito all'ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
-
dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In
casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;
-
dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle
attrezzature;
-
dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico,
alla idoneità della rete di distribuzione, nonché della documentazione
sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti
pubblici;
-
dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi
e liquidi e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle
acque;
-
dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la
conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di
tali sistemi, ove richiesta;
-
da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di
produrre le dichiarazioni previste dalle lett. d) ed e) del primo comma e
dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 48 del D.P.R. 19.3.56, n. 303,
concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le
notifiche prescritte dalla suddetta norma.
Art. 27 - Rilascio delle autorizzazioni
L'autorità sanitaria competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali
e degli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento
e deposito di sostanze alimentari, rilascia l'autorizzazione di cui
all'art. 2 della legge, previo accertamento dell'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento e di leggi e regolamenti speciali.
L'autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di
produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito all'ingrosso
delle sostanze alimentari;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la
produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;
d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai
requisiti igienico-sanitari prescritti;
e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi
relativi al deposito degli stessi;
f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine di
assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo
igienico-sanitario.
L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione
all'autorità sanitaria competente di eventuali variazioni degli elementi
di cui alle lett. a) ed e) del precedente comma.
Nel caso di variazione degli elementi di cui alla lett. e) l'impresa
interessata dovrà darne comunicazione all'autorità sanitaria competente
dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazione
degli elementi di cui alle lett. a) ed e) comporta l'aggiornamento da
parte dell'autorità sanitaria competente, dell'autorizzazione
precedentemente rilasciata.
Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare taluno
degli elementi di cui alle lett. b) e c), o apportare modifiche ai locali
ed impianti di cui alla lett. d), deve darne preventiva comunicazione
all'autorità sanitaria competente.
La variazione degli elementi di cui alle lett. b) e c) comporta il
rilascio di una nuova autorizzazione.
Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lett. d) possono essere
effettuate previo nulla osta dell'autorità sanitaria competente, da
rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il predetto termine,
l'autorità sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria,
il nulla osta si intende concesso.
L'autorità sanitaria competente annota su apposito registro gli estremi
delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali
provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
Art. 28 - Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e
laboratori di produzione e confezionamento
L'autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e
i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui all'art.
25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti speciali,
siano provvisti di locali distinti e separati:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze
destinate all'alimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;
d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed
alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti
finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità
dei prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello stabilimento o
del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici,
sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il
consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da
quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità
dei prodotti.
L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in
relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali
di cui alle lett. a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale di
adeguata ampiezza.
L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano:
-
costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
-
sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle
attrezzature e l'affollamento del personale;
-
rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario,
con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere
ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione;
aerabili - naturalmente o artificialmente - sia per prevenire eventuali
condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe; con
sistema di illuminazione - naturale o artificiale - tale da prevenire,
in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
-
con pareti e pavimenti le cui superfici siano in rapporto al tipo della
lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
-
muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, ed
altri animali od insetti;
-
adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto
indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di
autorizzazione.
Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi,
nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l'autorità sanitaria
competente potrà prescrivere requisiti diversi da quello di cui ai
precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di
stagionatura e di invecchiamento.
Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati
potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4).
Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre
provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il
profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile,
rapida e completa pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari
nelle varie fasi della produzione e confezionamento, debbono essere in
materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e relativi decreti di
attuazione;
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee
alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed
il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;
c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo.
Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua potabile si può
ricorrere ad acqua con caratteristiche chimico-fisiche diverse, ma in ogni
caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle
tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per
le acque potabili. È vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili
nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli
impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a
contatto con tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.
L'autorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione interna delle
acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e
riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione;
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze
igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a
lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.
I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di
porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in
materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.
Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un
numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua,
facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.
I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla
lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di
vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a
pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone
liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non
riutilizzabili da cestinare dopo l'uso.
Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili,
disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito,
rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il
lavoro.
Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di
lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle
esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto
industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono
essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di lavorazione e
confezionamento;
f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario, di
inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti
stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree
opportunamente protette.
I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli
esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate
prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorché muniti
di attrezzature, impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni
contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi alle
disposizioni del presente articolo, in relazione alle effettive esigenze
igieniche dell'attività svolta accertate di volta in volta dall'autorità
sanitaria competente ai sensi dell'art. 25.
Art. 29 - Norme igieniche per i locali e gli impianti
I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli
articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni richieste
dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia.
Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti, e prima
della utilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente con acqua
potabile per assicurare l'eliminazione di ogni residuo.
La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e laboratori,
non provenienti dai pubblici acquedotti, ai requisiti previsti dall'art.
28 del presente regolamento deve essere accertata dall'autorità sanitaria
competente mediante periodici controlli, eseguiti dai laboratori
provinciali di igiene e profilassi.
Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori della
produzione, in caso di insufficiente disponibilità di acqua potabile, può
essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunque rispondente ai requisiti
microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze
nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. Tale acqua
potrà essere utilizzata anche oltre i limiti di impiego di cui al
precedente art. 28 previa autorizzazione della competente autorità
sanitaria.
La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali obblighi per le
lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche, possa
essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti ai requisiti di cui
sopra, purché il procedimento tecnologico assicuri in ogni caso l'assoluta
salubrità del prodotto finito.
Nei locali di cui alla lett. d) del primo comma dell'articolo precedente è
consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da
esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli impianti e
dei locali, nei quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e
sempreché disposizioni speciali non ne vietino l'uso e la detenzione.
Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici debbono
essere custoditi in depositi separati da quelli destinati alla custodia
delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la pulizia e
disinfezione.
Art. 30 - Requisiti dei depositi all'ingrosso
I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche di
costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da soddisfare le esigenze
di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla
natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito.
Ai depositi suddetti si estendono, in quanto ricorrano le condizioni per
la loro applicabilità le disposizioni di cui al precedente art. 28.
Art. 31 - Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di
sostanze alimentari e bevande
Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono essere
forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad
una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla
loro natura e alle loro caratteristiche.
Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria
ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini, nonché gli
impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei a norma
dell'art. 231 del R.D. 27.7.34, n. 1265, modificato dalla L. 16.6.39, n.
1112. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che
comunque sono destinati a venire a contatto con gli alimenti debbono
essere conformi alle norme vigenti.
Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle mescite,
delle trattorie e degli altri esercizi pubblici nei quali vengono
manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono stabilite dai
regolamenti comunali d'igiene.
I regolamenti medesimi fissano altresì i requisiti igienici necessari per
la vendita promiscua di alimenti.
La vendita ambulante di sostanze alimentari, ove non espressamente vietata
dalle norme vigenti, deve essere effettuata con mezzi idonei ad assicurare
la conservazione igienica delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro
natura od alle loro caratteristiche.
Gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna e crema a base
di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base
di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di
gelatina alimentare, debbono essere conservati a temperatura non superiore
a +4°C.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti,
snacks, polli, etc.) debbono essere conservati da +60°C a +65°C.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti,
roast-beef, etc.), e le paste alimentari fresche con ripieno debbono
essere conservati a temperatura non superiore a +10°C.
Art. 32 - Distributori automatici o semiautomatici di sostanze
alimentari e bevande
I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e
bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
-
essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che
all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
-
avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze
alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e
resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
-
avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non
influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e
bevande;
-
avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata
attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una
temperatura non superiore a +4°C;
delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non
superiore a -18°C;
delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65°C, o
comunque non inferiore a +60°C, ed avere inoltre
un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle
sostanze alimentari quando la temperatura di
conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
-
essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di
sorgenti di calore;
-
avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od
altre contaminazioni.
Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve
provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono
essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la
necessaria frequenza.
Della installazione dei suddetti distributori deve essere data
comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza
igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente
regolamento.
Art. 33 - Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande
poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici
Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di
distributori automatici o semiautomatici debbono:
-
essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti
dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del presente
regolamento;
-
corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive
denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le
caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di
distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le
stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge
ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.
Sui distributori automatici o semiautomatici debbono essere riportate in
lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per
ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni
di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del presente regolamento, nonché
l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le
vigenti disposizioni.
Art. 34 - Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei
distributori
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga
a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in
confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneità
sanitaria di cui all'art. 37 del presente regolamento.
Art. 35 - Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi
Nei locali di cui all'art. 2, lett. a), del presente regolamento
debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione contro gli
insetti, i roditori ed altri animali nocivi.
Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto per
l'uomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.
Art. 36 - Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di
alterazione
Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di
alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora sia
dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero l'assolvimento
degli obblighi previsti da disposizioni speciali in materia, tali sostanze
debbono essere tenute in locali, o parti di locali, separati da quelli di
conservazione delle sostanze alimentari, destinate alla vendita o
somministrazione.
Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli indicanti
la destinazione al ritiro da parte del fornitore.
>>> artt. 37-78 |
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