|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto Ministero Ambiente e T.T. 3 ottobre 2001 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico; Visti in particolare l'art. 3, comma 3, primo capoverso della citata legge, che prevede che i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e B della citata legge siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, l'art. 6, comma 1, che fa divieto di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a tutti i detentori di conferire, tra l'altro, le sostanze lesive ai centri di raccolta autorizzati, nonché l'art. 6, comma 5, della citata legge che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato promuova la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono, utilizzano, immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio "Proroga dei termini per la dismissione dei gas halon", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999; Viste le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla decima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo cui, entro il 2000, i Paesi firmatari devono stabilire una strategia nazionale per la dismissione dell'halon e devono considerare in modo integrato i programmi per la protezione della fascia di ozono stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici; Vista la decisione XI/16 adottata a Pechino il 3 dicembre 1999 dalla undicesima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo la quale i Paesi industrializzati firmatari devono presentare, entro il 2001, una strategia nazionale per il recupero, il riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed apparecchiature; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; Considerata la necessità di provvedere urgentemente a disciplinare il recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria; Considerato che l'Italia intende favorire la cessazione dell'impiego degli halon, in conformità con le citate decisioni; Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma; Considerato che, peraltro costituisce principio generale del diritto comunitario e del diritto nazionale quello di proporzionalità dell'azione amministrativa, principio espressamente ribadito dall'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 2037/2000; Considerato pertanto che appare necessario prescrivere il divieto di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire dalla data di scadenza fissata dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, sulla base del citato principio di proporzionalità; DECRETA Art. 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
Capo I - halon Art. 2. 1. L'uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato, è vietato. 2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 4. 3. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si applica limitatamente all'uso di halon riciclato o rigenerato, ai sistemi di protezione antincendio e agli estintori destinati alla:
Art. 3. 1. Chiunque all'entrata in vigore del presente decreto utilizzi halon per gli usi elencati all'art. 2, comma 3, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'uso, la natura e la quantità della sostanza. Gli stessi soggetti comunicano annualmente ai Ministeri competenti i quantitativi di halon riciclato o rigenerato utilizzati nell'anno precedente per la ricarica o la manutenzione. Art. 4. 1. Gli halon devono essere recuperati, riciclati, rigenerati o destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dell'halon", già autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ovvero da altri istituiti ai sensi del seguente comma 3. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i "centri di raccolta dell'halon" già autorizzati, di cui al precedente comma 1, devono trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, la documentazione relativa a:
3. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro. 4. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon, in conformità alle vigenti normative. 5. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di raccolta dell'halon", i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:
6. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma 5 entro un mese dal ricevimento delle stesse. 7. I "centri autorizzati di raccolta dell'halon" devono comunicare semestralmente, ai Ministeri competenti le quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti. Art. 5. 1. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 2037/2000 e nei termini ivi indicati, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nelle applicazioni indicate in allegato I al presente decreto purché i valori massimi di GWP, di ALT e di ODP di detti idroclorofluorocarburi non superino rispettivamente 4000, 42 anni e 0,065. Sulla base delle decisioni della commissione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ad apportare modifiche all'allegato I. 2. L'uso di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori, diversi da quelli di cui al comma 1, che alla data del 1 ottobre 2001 funzionano ad idroclorofluorocarburi è vietato a partire dal 31 dicembre 2008 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549. 3. Gli halon sostituiti di cui al comma 1, devono essere recuperati e avviati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dell'halon". Almeno il 70% dei costi della distruzione deve essere sostenuto dal fornitore degli idroclorofluorocarburi sostitutivi. Art. 6. 1. L'importazione da Paesi terzi degli halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è vietata. 2. L'esportazione verso Paesi terzi di halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono è regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000. 3. L'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono gli halon vergini, recuperati o riciclati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2037/2000 devono essere preventivamente autorizzati dai Ministeri competenti. Capo II - Clorofluorocarburi (CFC) Art. 7. 1. L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento è vietato a partire dal 31 dicembre 2000. 2. L'uso dei clorofluorocarburi riciclato o rigenerati è consentito unicamente nei casi autorizzati dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000. 3. I clorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento ove sia necessario lo svuotamento degli stessi nel corso delle operazioni di manutenzione, o in caso di smantellamento degli impianti, devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 9. Art. 8. 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento una quantità non inferiore a 20 kg di clorofluorocarburi, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'apparecchiatura o dell'impianto, la natura e quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato II. Art. 9. 1. I clorofluorocarburi devono essere recuperati e destinati a distruzione dai "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" di cui al comma 2, fatti salvi i quantitativi necessari di clorofluorocarburi riciclati o rigenerati necessari per soddisfare gli usi di cui all'art. 7, comma 2, nonché quelli destinati ai casi di cui all'art. 4 comma 4 i) b) del regolamento (CE) n. 2037/2000. 2. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro. 3. I "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi" provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei clorofluorocarburi in conformità alle normative vigenti. 4. Entro novanta giorni dalla istituzione dei "centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi", i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:
5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed h) e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere b), c), d) e h) della legge 28 dicembre 1993 così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma precedente entro un mese dal ricevimento delle stesse. 6. All'atto della istituzione e poi semestralmente, i centri di raccolta di cui al comma 2 devono comunicare ai Ministeri competenti le quantità di clorofluorocarburi in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti. Art. 10. 1. L'importazione da Paesi terzi dei clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata dall'art. 4, comma 6, e dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2037/2000. 2. L'esportazione verso Paesi terzi di clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000. Art. 11. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale del 26 marzo 1996 "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", ed il decreto ministeriale 10 marzo 1999 "Proroga dei termini per la dismissione di gas halon". Roma, 3 ottobre 2001 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI Il Ministro delle attività produttive MARZANO
Allegato I Elenco delle applicazioni consentite di idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore dell'antincendio a. In sostituzione dell'halon 1301:
b. In sostituzione dell'halon:
Allegato II Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 8, comma 1
Tipologie d'impianti di refrigerazione e condizionamento
Tipologia delle sostanze controllate
Note:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
© www.interfred.it - Il portale del freddo - Tutti i diritti riservati |
Decreto Ministero Ambiente e T.T. 3 ottobre 2001 |
Ultimo accesso: 22/04/2021 ore 20:14:35 |
|
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata |
ID pagina: 317 - A090 |
Visite odierne: |
|
|
Data creazione: 15/02/2003 |
Visite totali: 12954 |
Ultimo aggiornamento: - |
|
||
|
Visite pagina |
2003 |
734 |
2004 |
2184 |
2005 |
3069 |
2006 |
4128 |
2007 |
5322 |
2008 |
6004 |
2009 |
7069 |
2010 |
7804 |
2011 |
8509 |
2012 |
9246 |
2013 |
9712 |
2014 |
|