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declina ogni
responsabilità per eventuali inesattezze
od omissioni presenti nel testo del presente decreto
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Attuazione
della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la
direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva
92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo
di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e
delle relative combinazioni.
Data
Emanazione: 21/09/2005
Data Pubblicazione:
01/10/2005
(G.U.
n. 229 del 1 Ottobre 2005)
IL
MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del
consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici,
mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti;
Visto
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 2 aprile 1998, recante norme per l'attuazione della
direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, che
stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici,
dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visti
gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante norme per
l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 23
maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e
96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996, concernenti
modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio
del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante
il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle
asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visto
il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003,
recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione
dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della
direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni
elettrici per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio
2003;
Visto
il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003,
recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del
22 marzo 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della
direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
Premesso che è necessario dare attuazione nell'ordinamento
nazionale alla direttiva 2003/66/CE della Commissione europea del 3
luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE della medesima
Commissione del 21 gennaio 1994 che stabilisce modalità di
applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22
settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori
elettrodomestici e delle relative combinazioni;
Considerata l'opportunità di uniformare ed aggiornare le procedure
di informazione relative ai frigoriferi elettrodomestici, ai
congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, ai forni
elettrici per uso domestico ed ai condizionatori d'aria per uso
domestico;
Ritenuto di attuare la direttiva 2003/66/CE modificando e integrando
norme esistenti nell'ordinamento nazionale;
Decreta
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Capo
I
APPARECCHI PER LA REFRIGERAZIONE DI ALIMENTI
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Art.1.
Norme tecniche di riferimento
1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che
attua la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994,
richiamato nel seguito come il decreto ministeriale 2 aprile 1998,
sono sostituiti dai seguenti:
«1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono
essere misurati in base a norme armonizzate adottate dagli enti
europei di normalizzazione (CEN, Cenelec, ETSI) su mandato della
Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del
Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e per le
quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento
delle norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore, la cui indicazione è disposta dagli
allegati I, II e III al presente decreto, sono misurati in conformità
a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134,
che recepisce la direttiva del Consiglio 86/594/CEE del 1° dicembre
1986 ed ai successivi decreti di attuazione».
2. Gli allegati I e II al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 sono modificati
conformemente alle parti 1 e 2 dell'allegato al presente decreto.
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Art.2.
Definizioni
1. L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
contenute nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
marzo 1998, n. 107, che recepisce la direttiva 92/75/CEE del
Consiglio del 22 settembre 1992.».
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Art.3.
Documentazione tecnica
1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è
aggiunto il seguente periodo:
«Se le informazioni relative ad una particolare combinazione sono
state ottenute per mezzo di calcoli basati sul progetto e/o per
estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione deve
contenere gli estremi di tali calcoli e/o estrapolazioni e delle
prove eseguite per verificare l'accuratezza dei calcoli effettuati
(estremi del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e
delle misurazioni effettuate per verificarlo)».
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Art.4.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è
sostituito dal seguente:
«4. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di vendita rateale
dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampata o in forma
tale da non consentire al potenziale acquirente di prendere visione
dell'apparecchio offerto, come nel caso di offerta scritta, catalogo
di vendita per corrispondenza, annunci su Internet o mediante altri
mezzi elettronici di comunicazione, tale comunicazione deve
contenere tutte le informazioni elencate nell'allegato III del
presente decreto».
2. L'allegato V al decreto ministeriale 2 aprile 1998 è modificato
conformemente alla parte 3 dell'allegato al presente decreto.
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Art.5.
Divieto di vendita
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è vietata la vendita al pubblico di apparecchi di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 per i quali non
siano state predisposte e non siano disponibili le etichette, le
schede e le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 4 del medesimo
decreto ministeriale 2 aprile 1998 conformi al presente decreto.
Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli
apparecchi nuovi la cui produzione è cessata alla data del 29
luglio 2003. La data di cessazione della produzione deve risultare
da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il
distributore.
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Capo
II
ALTRI APPARECCHI
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Art.6.
Esenzioni per forni elettrici per uso domestico
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle
attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della
direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che
stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
dei forni elettrici per uso domestico è inserito il seguente comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai forni
elettrici per uso domestico usati ed ai modelli di forni elettrici
per uso domestico nuovi la cui produzione è cessata alla data del 4
giugno 2002. La data di cessazione della produzione deve risultare
da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il
distributore».
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Art.7.
Esenzioni per condizionatori d'aria per uso domestico
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle
attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della
direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che
stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
dei condizionatori d'aria per uso domestico è inserito il seguente
comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai
condizionatori d'aria per uso domestico usati ed ai modelli di
condizionatori d'aria per uso domestico la cui produzione è cessata
alla data del 23 aprile 2002. La data di cessazione della produzione
deve risultare da una specifica dichiarazione del fabbricante,
disponibile presso il distributore».
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Capo
III
DISPOSIZIONI FINALI
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Art.8.
Disposizione finale
1. L'allegato recante l'etichetta, la scheda informativa e le classi
di efficienza energetica è parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 21 settembre 2005
Il Ministro: Scajola
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Allegati
ETICHETTA - SCHEDA INFORMATIVA - CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA
1. L'allegato I è modificato come segue:
nella parte "Stampa":
i) dopo l'illustrazione è inserito il testo seguente:
"La lettere indicatrice per gli apparecchi di categoria A+ e A++
si presenta come indicato nelle illustrazioni seguenti ed è situata
nella medesima posizione della lettera A per gli apparecchi di
categoria A.

ii) il testo: "Informazioni complete in quanto alla
stampa sono contenute in una guida per il disegno dell'etichettatura
di frigoriferi e congelatori..)" è soppresso;
2. L'allegato II è modificato come segue:
a) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
"4) La classe di efficienza energetica del modello, di cui
all'allegato V, definita come "Classe di efficienza
energetica...su una scala da A++ (efficienza massima) a G
(efficienza minima)". Se viene usata una tabella, questa
informazione può essere espressa in altro modo purchè sia chiaro
che la scala va da A++ (efficienza massima) a G (efficienza
minima).";
b) il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:
"8. Volume utile dello scomparto congelatore, e dello scomparto
cantina ove esistente, in accordo con le norme citate all'articolo
1, paragrafo 2: omettere per le categorie 1,2 e 3. Volume utile
dello "scomparto a bassa temperatura" per gli apparecchi
della categoria 3.";
3. Nell'allegato V il testo seguente è inserito dopo il titolo
"CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA":
"Parte 1: Definizioni delle classi A+ e A++
Un apparecchio è classificato A+ o A++ se l'indice di efficienza
energetica (la) è compreso nei valori specificati nella
tabella 1.
TABELLA 1
Indice
di efficienza energetica a(la)
|
"Classe
di efficienza energetica"
|
30
> la
|
A++
|
42
> la >= 30
|
A+
|
la
<= 42
|
A
- G (cfr. sotto)
|
Nella tabella
Ia
= (AC/SCa)·100 dove:
AC= consumo di energia annuale dell'apparecchio (a norma
dell'allegato I, nota V)
SCa= consumo di energia standard annuale e
dell'apparecchio
SCa è calcolato come: MaX
·Σscomparti
[Vc · (25-Tc)/20 · FF · CC · BI) + Na
+ CH
dove:
Vc è il volume netto (in litri) dello scomparto (secondo le norme
di cui all'articolo 1, paragrafo 2)
Tc è la temperatura nominale (in °C) dello scomparto.
I valori di Ma e Na sono riportati nella
tabella 2 e i valori di FF, CC, BI e CH sono riportati nella tabella
3.
TABELLA 2
Categoria
di apparecchi
|
Temperatura
dello scomparto più freddo
|
Ma
|
Na
|
1
Frigorifero senza scomparti a bassa temperatura
|
>
-
6°C
|
0,233
|
245
|
2
Frigorifero con scomparti cantina
|
>
-
6°C
|
0,233
|
245
|
3
Frigorifero senza stelle
|
>
-
6°C
|
0,233
|
245
|
4
Frigorifero*
|
<=
-
6°C*
|
0,643
|
191
|
5
Frigorifero**
|
<=
-
12°C**
|
0,450
|
245
|
6
Frigorifero***/
|
<=
-
18°C***/*(***)
|
0,777
|
303
|
7
Frigo/congelatore*(***)
|
<=
-
18°***/*(***)
|
0,777
|
303
|
8
Congelatore verticale
|
<=
-
18°C*(***)
|
0,539
|
315
|
9
Congelatore orizzontale
|
<=
-
18°C*(***)
|
0,472
|
286
|
10
Apparecchi con più porte o altri modelli
|
|
(1)
|
(1)
|
(1) Per questi apparecchi, i valori di M e N sono determinati in
base alla temperatura e al numero di stelle dello scomparto a
temperatura più bassa. Gli apparecchi con scomparti a 118°C*(***)
sono considerati frigo/congelatori *(***).
TABELLA 3
Fattore
di correzione
|
Valore
|
Condizione
|
FF
(Tipo ventilato "no frost")
|
1,2
|
Per
scomparti congelatore di tipo "no frost"
(ventilati)
|
1
|
In
altri casi
|
CC
(classe climatica)
|
1,2
|
Per
apparecchi "tropicali"
|
1,1
|
Per
apparecchi "subtropicali"
|
1
|
In
altri casi
|
Bl
(da incasso)
|
1,2
|
Per
apparecchi da incasso (1) di larghezza inferiore a 58 cm
|
1
|
In
altri casi
|
CH
(scomparto cantina)
|
50
kWh/a
|
Per
apparecchi dotati di scomparto cantina con volume non
inferiore a 15 litri
|
0
|
In
altri casi
|
(1) Un apparecchio si considera "da incasso" solo se è
stato progettato esclusivamente per essere installato in un vano
della cucina, con necessità di un mobile di rifinitura, e provato
come tale.
Un apparecchio che non rientra nelle classi A+ o A++ deve essere
classificato secondo quanto riportato nella parte 2 del presente
allegato
Parte 2: Definizione delle classi A e G
......... |
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