F-gas: Regolamento UE 573/2024

Disciplina l'uso dei refrigeranti HFC e HFO


L'11 marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 573/2024 che sostituisce e abroga il Regolamento 517/2014 sugli HFC, i cosiddetti F-gas.

Eliminazione HFC

Il Regolamento F-Gas introduce alcune novità rispetto al suo precedente, tutte finalizzate alla riduzione dell'uso di questi gas fino alla loro totale eliminazione, che avverrà nel 2050. Infatti, il precedente obiettivo che prevedeva la riduzione del 79% del consumo di questi gas entro il 2030, è stato modificato ed ulteriormente inasprito.

Cosa dice il Regolamento F-Gas

Il nuovo Regolamento mantiene le disposizioni del vecchio (dichiarazione in banca-dati, obbligo controllo fughe di refrigerante per alcuni circuiti, obbligo certificazione aziende e personale) ma introduce alcune nuove disposizioni, tutte finalizzate ad eliminare definitivamente il consumo degli F-gas, tranne alcune eccezioni legate a problemi di sicurezza.

Perdite e recupero del gas

In caso di perdite accertate dal circuito frigorifero l'operatore ha il dovere di farla riparare senza ingiustificato ritardo. Inoltre, durante le operazioni di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature il personale certificato adotta misure precauzionali per prevenire le perdite di gas (art. 4).

È obbligatorio il recupero degli F-gas da tutte le apparecchaiture fisse e anche dai circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi; circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari; circuiti di raffrescamento di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili. (art. 8)

Banca dati e controllo fughe

Esiste l'obbligo di dichiarare in banca-dati la venduta di refrigerante e di apparecchiature non ermeticamente sigillate, nonché tutte le attività di installazione, manutenzione, recupero del gas, controllo delle fughe, smantellamento. Quando si superano le 5 tonnellate equivalenti o 1 kg di carica, allora è obbligatorio eseguire periodicamente i controlli delle fughe. Rientrano in tali obblighi anche le apparecchiature mobili.

Frequenza dei controlli delle perdite

Il Regolamento F-Gas stabilisce che la frequenza dei controlli delle perdite deve essere di 12,6,3 mesi; raddoppiabili se è installato un rilevatore automatico delle perdite. La frequenza viene fissata sulla base dei kg di carica del circuito, per alcuni refrigeranti, e sulla base del potenziale di inquinamento (kg carica x GWP refrigerante) per altri refrigeranti (art. 5)

Acquisto del gas

Chi vende F-gas deve inseire per via telematica nella banca-dati gli estremi degli acquirenti, compreso il numero di certificazione (art. 6)

L'acquisto di refrigeranti HFC è consentito solo ad aziende certificate o che impiegano personale certificato (art.11)

Vendita e immissione in commercio di apparecchiature

Il Regolamento F-Gas stabilisce che è fatto divieto di mettere in commercio apparecchiature come di seguito specificato (allegato IV):

> dal 01.01.2015 - Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150;
> dal 01.01.2022 - Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150;
> dal 01.01.2025 - Apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
> dal 01.01.2025 - Chillers che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 2500, a eccezione delle apparecchiature intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50 °C;
> dal 01.01.2030 - Chillers che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 2500, a eccezione delle apparecchiature intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50 °C;
> dal 01.01.2027 - Chillers che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
> dal 01.01.2032 - Chillers che contengono gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
> dal 01.01.2027 - Chillers che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;
> dal 01.01.2022 - Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1500;
> dal 01.01.2020 - Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
> dal 01.01.2025 - Sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, che contengono, o il cui funzionamento dipende da, gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750;
> dal 01.01.2027 - Aapparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in), apparecchiature di condizionamento d'aria monoblocco, altre apparecchiature di condizionamento d'aria autonome e pompe di calore autonome, con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750;
> dal 01.01.2032 - Apparecchiature di condizionamento d'aria inseribili (plug-in), apparecchiature di condizionamento monoblocco, altre apparecchiature di condizionamento autonome e pompe di calore autonome con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare alternative a gas fluorurati a effetto serra, il limite del GWP è pari a 750;
> dal 01.01.2027 - Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore monoblocco e autonome, con una capacità nominale massima superiore a 12kW ma inferiore a 50 kW, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza nel sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiorea 150, il limite del GWP è pari a 750;
> dal 01.01.2030 - Altre apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare le norme di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza del sito di attività non consentono di utilizzare gas fluorurati a effetto serra con GWP inferiore a 150, il limite del GWP è pari a 750 nel sito di attività;

Le apparecchiature non ermeticamente sigillate pre-caricate con gas HFC (ad esempio gli split) sono vendute agli utilizzatori finali solo se l’installazione delle stesse viene eseguita da un’impresa certificata

Divieti d'uso stabiliti dal Regolamento F-Gas

Il Regolamento F-Gas stabilisce che è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione. Fino al 1° gennaio 2030 si possono usare in deroga i gas HFC riciclati o rigenerati.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore. Fino al 1° gennaio 2032 si possono usare in deroga i gas HFC riciclati o rigenerati.

A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra HFC con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori). Sono esclusi dal divieto i gas riciclati o rigenerati.

Quote di immissione in commercio

Gli importatori o i produttori possono mettere in commercio ogni anno limitate quantità di HFC (quote) (art. 16). Tali quote devono essere dichiarate per via telematica (art. 18).

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F-gas: Regolamento UE 573/2024
ID pagina: 483 - I172
Data creazione: 01/01/2015
Ultimo aggiornamento: 18/03/2024
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